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News & Pubblicazioni

Via libera alla piscina in zona agricola

​06.05.2014

Via libera alla piscina in zona agricola, purchè di dimensioni contenute.

La condizione è che costituisca pertinenza dell'abitazione principale e che non alteri l'assetto del territorio. Con sentenza n.1951/2014 il Consiglio di Stato ha riconosciuto la liceità di una piscina di dimensioni contenute realizzata in una zona agricola, sul presupposto del vincolo pertinenziale con l'abitazione principale e la non alterazione dell'assetto territoriale. Chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di un provvedimento che aveva autorizzato la costruzione di una piscina e dei vani tecnici connessi, il giudice amministrativo nel rigettare ricorso, ha ritenuto assimilabile ad un intervento di sistemazione del terreno la realizzazione di una piscina prefabbricata, posto che la stessa si presentava strettamente connessa con la vicina abitazione e in alcun modo costituiva alterazione del territorio circostante. Fattore decisivo ai fini della riconosciuta legittimità dell'intervento edilizio è stato, inoltre, ritenuto il rispetto del parametro della proporzionalità pari al 20% del volume dell'edificio principale, sancito dall'articolo 3, lettera e 6 del Dpr 380/2001 (Tu edilizia), risultando la piscina prefabbricata di dimensioni proporzionali al manufatto esistente di cui costituiva pertinenza.

La Relazione Tecnica Notarile

​03.02.2015

La Relazione Tecnica Notarile è un documento redatto da un Geometra abilitato alla libera professione che garantisce, in fase di compravendita, la conformità catastale ed urbanistica dell’immobile oggetto della compravendita.

Attualmente il venditore dichiara in atto la conformità catastale (art. 14 della Legge 122/2010)* ed i titoli abilitativi dello stesso ma può capitare che non tutto sia in regola.

Per cui è sempre consigliato, prima di mettere in vendita un immobile o di acuistarlo, di farlo controllare accuratamente da un tecnico al fine di essere sicuri che realmente sia tutto in regola o comunque essere a conoscenza di ciò che non vada per potervi porre rimedio. 

Si pensi per esempio alla possibilità che si debba fare una sanatoria, che il proprietario ignorava, e che questa necessiti di tempi che vadano oltre alla data stabilità del rogito notarile. In questo caso l'acquirente potrebbe chiedere la risoluzione contrattuale, o peggio chiedere sconti o danni.

Inoltre l'aquirente potrà conoscere anche se sull'immobile è presente l'abitabilità o se ci sono le certificazioni degli impianti depositati in comune.

La Relazione Tecnica Notarile attualmente non è obbligatoria ma è fortemente consigliata per l'acqirente, tanto è vero che in data 12/12/2014il Consiglio Nazionale dei Geometri e il Consiglio Nazionale del Notariato hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per definire le modalità di collaborazione tra le rispettive categorie e per una sinergia che contribuisca a rendere, valorizzando le rispettive competenze, gli atti di trasferimento immobiliari in linea con i più elevati standard di sicurezza nell'interesse della collettività.

 

* Il punto 14 della Legge 122/2010 ha aggiunto, con decorrenza dal 1° Luglio 2010, all’articolo 29 della Legge 27 febbraio 1985, n. 52, quanto segue:
"1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati gia esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unita immobiliari urbane, a pena di nullita, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformita allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformita rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformita con le risultanze dei registri immobiliari. ".

 

Per maggiori informazioni o per avere un preventivo contattaci al seguente indirizzo mail:  porrini@email.it

 

Revisione del Catasto Fabbricati

​03.03.2014

L'articolo 2 del DDL "delega fiscale" approvato dalla Camera dei Deputati il 27/02/2014 ed ora in attesa di pubblicazione in Gazzetta, contiene i principi per la futura revisione del catasto fabbricati. In particolare si prevede di determinare il valore patrimoniale medio ordinario secondo i seguenti parametri:

1) per le unità immobiliari a destinazione catastale ordinaria, mediante un processo estimativo che:

  • 1.1) utilizza il metro quadrato come unità di consistenza, specificando i criteri di calcolo della superficie dell’unità immobiliare;

  • 1.2) utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale anche all’interno di uno stesso comune;

  • 1.3) qualora i valori non possano essere determinati sulla base delle funzioni statistiche di cui al presente numero, applica la metodologia di cui al numero 2);

2) per le unità immobiliari a destinazione catastale speciale, mediante un processo estimativo che:

  • 2.1) opera sulla base di procedimenti di stima diretta con l’applicazione di metodi standardizzati e di parametri di consistenza specifici per ciascuna destinazione catastale speciale;

  • 2.2) qualora non sia possibile fare riferimento diretto ai valori di mercato, utilizza il criterio del costo, per gli immobili a carattere prevalentemente strumentale, e il criterio reddituale, per gli immobili per i quali la redditività costituisce l’aspetto prevalente.

Inoltre il DDL prevede di rideterminare le definizioni delle destinazioni d’uso catastali, distinguendole in ordinarie e speciali, tenendo conto delle mutate condizioni economiche e sociali e delle conseguenti diverse utilizzazioni degli immobili.

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